Archivio Storico

L’archivio storico diocesano è un istituto di conservazione introdotto nel 1983 dal Codice di diritto canonico.

Nel can. 491 § 2 del Codice di diritto canonico si legge: «Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella Diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi si custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematicamente».

La funzione dell’archivio storico diocesano è quella di garantire la custodia e la tutela della documentazione storica prodotta dalla comunità cristiana locale, sia nell’ambito spirituale che temporale, nonché l’ordinamento dei fondi conservati e la produzione di strumenti di ricerca, come inventari e repertori.

L’archivio storico diocesano, là dove eretto, è aperto al pubblico. Vi possono essere condizioni particolari e limitanti per accedere allo studio della documentazione ivi conservata (età, conoscenza della lingua latina, ecc.), come pure vi possono essere riserve sulla consultazione di taluni fondi riservati o in stato di precaria conservazione materiale.

Come prevede il Codice di diritto canonico, responsabile dell’archivio della curia diocesana è il cancelliere (can. 487 § 1). Nel caso dell’Archivio storico diocesano, il Vescovo può affidarne la responsabilità anche a persona diversa, cioè a un direttore o a un delegato agli archivi ecclesiastici.

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